Due soggetti, condannati per il reato di molestie, hanno impugnato la sentenza lamentando l'errata valutazione dell'elemento soggettivo e la sproporzione della provvisionale di 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che le censure sull'elemento soggettivo erano questioni di fatto, non valutabili in sede di legittimità. Riguardo la somma, ha ribadito che la determinazione della provvisionale è un giudizio di merito insindacabile, a meno di motivazioni illogiche, e ha confermato che una motivazione specifica non è necessaria quando l'importo rientra nel danno prevedibile. Di conseguenza, il ricorso sulla provvisionale è stato dichiarato inammissibile.
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