La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34702/2024, ha rigettato il ricorso di un imputato il cui appello era stato dichiarato inammissibile per mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia, è necessaria una nuova e specifica manifestazione di volontà successiva alla sentenza di primo grado. Non sono validi né il semplice richiamo a una precedente elezione di domicilio fatto dal difensore, né l'indicazione della propria residenza all'estero nell'atto di nomina del legale, poiché per i residenti all'estero è richiesta l'elezione di domicilio in Italia.
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