La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11945/2024, ha stabilito che non è ammissibile una 'doppia sospensione' dell'ordine di esecuzione. Un condannato che ha già usufruito della sospensione per chiedere una misura alternativa, poi rigettata dal Tribunale di Sorveglianza, non può ottenere una seconda sospensione per richiedere la detenzione domiciliare speciale. La Corte ha chiarito che il procedimento esecutivo, una volta concluso con una decisione negativa, non può regredire a una fase precedente.
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