La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 9 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il diniego di misure alternative alla detenzione. La decisione si fonda sull'applicazione dell'ostatività triennale prevista dall'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario, scattata a seguito della precedente revoca della detenzione domiciliare. La Corte ha chiarito che, quando la richiesta riguarda esclusivamente misure alternative ordinarie, tale divieto opera in modo diretto, rendendo infondate le censure basate sulla necessità di una valutazione personalizzata.
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