La Corte di Cassazione ha stabilito che per qualificare lo spaccio come un fatto di lieve entità non basta considerare la singola cessione, ma occorre una valutazione complessiva dell'attività. Nel caso di specie, due persone sono state condannate per spaccio. Il loro ricorso, volto a ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, è stato respinto perché, nonostante le singole cessioni potessero sembrare modeste, l'attività era abituale, organizzata e redditizia, come dimostrato dalla frequenza delle vendite e dal ritrovamento di una somma di denaro considerevole, provento dello spaccio. La Corte ha quindi confermato la condanna, sottolineando che una condotta criminale stabile e fiorente esclude la possibilità di applicare la fattispecie attenuata.
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