La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27237/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso avverso una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. La decisione si fonda sul carattere meramente ripetitivo dei motivi di appello, già correttamente valutati e disattesi dalla Corte d'Appello. Questa pronuncia ribadisce che la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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