Una persona offesa, a seguito di una presunta stasi nelle indagini, presenta un'istanza di avocazione al Procuratore Generale, che la rigetta. La persona offesa ricorre in Cassazione, lamentando l'abnormità del provvedimento. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato: i provvedimenti del Pubblico Ministero non hanno natura giurisdizionale e, pertanto, non sono impugnabili, nemmeno per abnormità, in quanto atti di parte.
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