La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto cui era stata revocata la misura dell'affidamento in prova con effetto retroattivo. La decisione si fonda sulla commissione, durante il periodo di prova, di un grave reato (tentata rapina), considerato dal Tribunale di Sorveglianza come sintomo di un fallimento totale e originario del percorso di risocializzazione. La Suprema Corte ha confermato che tale valutazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito e non essendo manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità, validando così la revoca affidamento in prova con efficacia ex tunc.
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