Un soggetto, condannato in via definitiva per spaccio, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del processo a suo carico. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta, attribuendo all'imputato una colpa per aver fornito generalità diverse in varie occasioni, rendendosi così irreperibile. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la prova della colpa deve essere ancorata a elementi specifici del processo in questione e non a comportamenti generici. Inoltre, la presunta falsità delle generalità deve essere motivata adeguatamente, non potendosi escludere semplici errori di trascrizione, specialmente per nomi stranieri.
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