La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30668 del 2024, ha confermato l'inammissibilità di un ricorso per la mancata elezione di domicilio appello. La Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione, anche per l'imputato non giudicato in assenza. Questa formalità è ritenuta essenziale per garantire la certezza delle notificazioni nel giudizio di secondo grado.
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