La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione di supporti digitali illecitamente duplicati. La Corte ha stabilito che, in assenza di prove sul possesso di attrezzature per la masterizzazione, si presume che l'imputato abbia ricevuto i supporti da terzi, configurando così il reato di ricettazione. L'appello è stato ritenuto manifestamente infondato, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
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