La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso, chiarendo i requisiti per la validità dell'elezione di domicilio in appello. La sentenza n. 24739/2024 stabilisce che, ai sensi dell'art. 581, co. 1-ter c.p.p., la dichiarazione deve essere fatta personalmente dall'imputato, anche se inserita nell'atto di impugnazione, e non può essere validamente effettuata dal solo difensore. Questa formalità, introdotta dalla Riforma Cartabia, è essenziale per la procedibilità del gravame.
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