La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26298/2024, ha stabilito che un'attività di spaccio di droga, anche se ripetuta e non occasionale, può essere qualificata come 'fatto di lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, sottolineando che la valutazione deve essere complessiva e considerare tutti gli aspetti della condotta (quantità modeste, prezzo, ambito territoriale limitato), senza che la sistematicità o i precedenti penali costituiscano un ostacolo automatico a tale qualificazione.
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