La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per furto di energia. La Corte ha ribadito che la sottrazione di elettricità dalla rete, mediante allaccio abusivo, integra sempre l'aggravante della destinazione a pubblico servizio, a prescindere dal luogo in cui avviene la manomissione. La decisione si fonda sul principio che rileva la destinazione finale del bene sottratto, ovvero il servizio pubblico, e non l'esposizione alla pubblica fede.
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