La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1103/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato. I motivi sono stati giudicati generici e assertivi, una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d'Appello. In particolare, la Corte ha sottolineato che le circostanze di fatto a fondamento dello stato di necessità non erano state provate e che non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, neanche in relazione all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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