La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42963/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di guida in stato di ebbrezza e messa alla prova. Se l'imputato completa con successo il percorso di messa alla prova, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato ma non può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente. Tale competenza, in questo specifico caso, rimane esclusivamente del Prefetto. La Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva erroneamente applicato la sospensione, confondendo l'istituto della messa alla prova con quello del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva.
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