La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento per reati di droga. L'imputato lamentava la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma la Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2017, tale motivo non rientra più tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione del patteggiamento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »