Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro la pena ricevuta per un reato legato alla droga (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). Il Lavoratore contestava la decisione dei giudici precedenti, sostenendo che non avessero considerato la sua situazione sociale difficile, la sua collaborazione e la piccola quantità di droga. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni fossero già state esaminate e che la pena fosse stata correttamente giustificata, anche in base ai precedenti penali del Lavoratore. Il Lavoratore dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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