La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9623/2025, ha rigettato il ricorso di un’indagata, stabilendo un principio fondamentale in materia di sequestro preventivo. L’interesse ad agire per impugnare un provvedimento di sequestro non deriva dalla mera titolarità dei beni, ma sorge solo nel momento in cui viene fornita la prova della sua concreta esecuzione. In assenza di tale prova, il ricorso per il riesame è inammissibile, impedendo così anche la valutazione nel merito dei vizi del decreto, come la presunta carenza di motivazione sul ‘periculum in mora’.
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