La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, stabilendo che le doglianze generiche e di mero fatto, senza l’indicazione di specifici travisamenti probatori, non sono sufficienti per contestare una sentenza d’appello. La ricorrente, che lamentava la valutazione della condotta oltraggiosa, non ha presentato motivi critici validi, portando alla conferma della decisione impugnata e alla condanna al pagamento delle spese e di un’ammenda. Questo caso ribadisce la natura del giudizio di legittimità, limitato al controllo sulla corretta applicazione della legge.
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