La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso con cui si contestava l’eccessività della pena per il reato di rapina. La decisione si basa sul fatto che tale doglianza, qualificata come uno specifico motivo di appello, non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio. In appello, infatti, era stata richiesta solo la sospensione condizionale della pena, ma non la sua riduzione. La Suprema Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono essere stati precedentemente dedotti in appello, a pena di inammissibilità, come previsto dal codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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