Un amministratore, condannato per bancarotta fraudolenta, ha contestato l'applicazione dell'aggravante per danno patrimoniale grave sostenendo che l'attivo della società fallita superasse il passivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il danno patrimoniale grave si configura in base al valore dei beni sottratti all'attivo fallimentare, poiché tale condotta riduce direttamente le risorse disponibili per i creditori, indipendentemente dal bilancio complessivo finale della procedura.
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