La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione al reato di evasione. La Corte ha stabilito che la condotta non può considerarsi di lieve entità quando l'imputato, pur potendo, non ha richiesto l'autorizzazione al giudice per provvedere al proprio sostentamento, scegliendo invece di agire illecitamente. Tale comportamento, secondo i giudici, conferma la finalità di evasione e la significativa gravità del fatto.
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