Un imputato in un processo per lesioni personali ha presentato un'istanza di rimessione alla Corte di Cassazione. La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile perché non era stata notificata alle altre parti, inclusa la Procura, come richiesto dalla legge. Inoltre, i motivi addotti erano generici e non supportati da fatti concreti. Di conseguenza, il richiedente è stato condannato al pagamento di una sanzione di 3.000 euro.
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