La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida sotto stupefacenti (cocaina) a seguito di un incidente stradale. L'imputato sosteneva che i suoi sintomi di alterazione fossero dovuti all'alcol e non alla droga, data la bassa concentrazione alcolemica riscontrata (0,68 g/l). La Corte ha stabilito che la gravità dei sintomi (difficoltà di eloquio, movimenti scoordinati) era incompatibile con il modesto tasso alcolemico e quindi correttamente attribuita all'assunzione di cocaina, confermando che la prova del reato si basa sulla combinazione di dati sintomatici e positività ai test biologici. Inoltre, è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale, ribadendo che la legge tratta diversamente e più severamente la guida sotto l'effetto di sostanze illecite rispetto all'abuso di alcol, sostanza legale.
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