Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso per cassazione contestando il funzionamento dell'etilometro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera ripetizione di quelli già presentati in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. L'ordinanza sottolinea che un ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione precedente, non una semplice riproposizione delle stesse doglianze.
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