Un imputato, condannato per furto aggravato, presenta ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto si tratta di un ricorso generico che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, peraltro, aveva già concesso le attenuanti. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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