La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i limiti all'impugnazione delle sentenze emesse a seguito di un concordato in appello. Un imputato aveva fatto ricorso lamentando il mancato proscioglimento e l'entità della pena. La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, sottolineando che l'accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare i motivi di merito, inclusa la valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti o per pene illegali.
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