La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso patteggiamento presentato da un imputato condannato per un reato di droga. L'appello, basato su una presunta erronea applicazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato respinto perché i motivi non rientrano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha confermato che la sentenza di patteggiamento è impugnabile solo per vizi specifici, come difetti nella volontà dell'imputato o illegalità della pena, non per questioni discrezionali.
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