La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23924/2024, ha stabilito un principio fondamentale per l'appello imputato detenuto. Ha annullato un'ordinanza di inammissibilità emessa da una Corte d'Appello, la quale aveva sanzionato la mancata elezione di domicilio con l'atto di impugnazione. La Suprema Corte ha chiarito che tale adempimento, previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., non si applica ai soggetti detenuti, poiché le notifiche devono essere eseguite personalmente presso l'istituto di pena. Richiederlo costituirebbe un 'eccessivo formalismo' contrario al diritto di accesso alla giustizia.
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