La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di inammissibilità di un appello, chiarendo che il termine impugnazione, in caso di notifiche di un provvedimento in date diverse all'interessato e al suo difensore, decorre per entrambi dalla data dell'ultima notifica. In applicazione dell'art. 585, comma 3, c.p.p., la Corte ha ritenuto tempestivo l'appello presentato prima della scadenza del termine calcolato sulla notifica più recente, anche se dopo la scadenza del termine calcolato sulla prima notifica.
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