La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22618/2024, ha stabilito un importante principio in materia di esecuzione penale. La Corte ha negato la possibilità di applicare una seconda volta il beneficio della liberazione anticipata a una pena unificata a seguito del riconoscimento della continuazione tra reati. Il caso riguarda un condannato che, dopo aver unificato le sue pene, chiedeva che i giorni di liberazione anticipata, già goduti sulle singole condanne, venissero detratti nuovamente dalla pena complessiva. I giudici hanno respinto il ricorso, affermando che la richiesta di una detrazione per liberazione anticipata continuazione comporterebbe un'illegittima duplicazione del beneficio, che esaurisce i suoi effetti una volta concesso.
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