Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, un vizio nella notifica di un atto giudiziario. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: in caso di irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato, la notificazione al difensore è pienamente valida e non richiede ulteriori formalità. Gli altri motivi di ricorso sono stati respinti perché generici o volti a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
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