La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso una condanna per il reato di cui all'art. 646 c.p. (appropriazione indebita). I motivi, relativi alla mancanza dell'elemento soggettivo e alla tardività della querela, sono stati respinti in quanto miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e reiteravano censure già esaminate in appello. La decisione sottolinea il principio della inammissibilità del ricorso in Cassazione quando non si contestano vizi di legge, ma si tenta di ottenere un nuovo giudizio di merito.
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