Un datore di lavoro, condannato per violazioni della normativa sulla sicurezza per macchinari privi di adeguate protezioni, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, sostenendo che la valutazione del grave rischio per i lavoratori, operata dal giudice di merito, esclude implicitamente la tenuità del fatto. Tale valutazione, essendo un giudizio di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
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