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Giurisprudenza Penale

Agenzia delle Entrate, legittimata a costituirsi parte civile

56 individua quelle che sono le funzioni statali, ma tra queste non vi è alcun potere degli organi statali centrali di emettere atti che condizionino la validità o l’esecuzione delle determinazioni dell’Agenzia delle Entrate circa la concreta strategia difensiva adottata.

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Agenzia delle Entrate, gestione del contenzioso

La gestione del contenzioso nelle fasi di merito viene assunta in via esclusiva dall’Agenzia delle Entrate, la quale esercita tutti i poteri processuali relativi all’attività impositiva e di riscossione secondo la propria competenza, potendo giungere a disporre del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e del rapporto processuale, per esempio attraverso atti di autotutela. Neppure trova applicazione, nel caso di costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate, la legge 3 gennaio 1991, n. 3, art.

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Legittimazione ad causam della Agenzia delle Entrate

A seguito della istituzione della Agenzia delle Entrate, costituita con d. lgs.

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Sentenza di non luogo a procedere, danneggiato parte civile

577 c. p. p. , ha innovato il regime della sentenza di non luogo a procedere, riconoscendo alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione non solo per violazione dell’art. 428, comma 2, c. p. p. alla persona offesa escluda il danneggiato, pur costituito parte civile, dalla legittimazione a ricorrere per cassazione, trattandosi di un’impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.

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Persona danneggiata dal reato, ricorso per cassazione

La persona danneggiata dal reato, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.

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Nomina del custode, beni sottoposti a sequestro preventivo

Se di norma i poteri che competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, nulla vieta – ed anzi ora l’art. c. p. p. – espressamente consente che, nella sfera dei poteri del custode, rientri anche l’amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione.

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Provvedimento cautelare, nomina amministratore giudiziario

321 c. p. p. nell’ambito delle misure di prevenzione o per i reati connessi ad attività mafiosa, e in vista della confisca a mente del comma 2 della citata disposizione processuale penale, può anche prevedere la nomina dell’amministratore giudiziario, così come espressamente qualificato dall’art. 2 sexies legge n. 575/1965 e successive modifiche, che sia incaricato non solo della custodia e conservazione dei beni sequestrati, ma anche della loro amministrazione, secondo quanto previsto dall’art.

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Sequestro conservativo penale, custode dei beni sequestrati

Secondo la funzione legalmente tipizzata nelle disposizioni processuali, il sequestro conservativo penale, per sua stessa definizione, è finalizzato alla conservazione ed alla custodia dei beni sottoposti alla cautela reale, e soggiace per l’effetto, al regime omologo previsto dal codice di rito civile.

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Estinzione degli effetti penali, recidiva

in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva.

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Nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato

La nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta privo di efficacia salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell’atto di impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 12164 del 15 dicembre 2011 – depositata il 30 marzo 2012

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Riforma della pronuncia di primo grado, motivazione

Il giudice del gravame, per l’ipotesi in cui riformi totalmente la pronuncia di primo grado, ha l’obbligo, non solo di precisare dettagliatamente le ragioni che giustificano la propria decisione, ma altresì di confutare specificamente gli argomenti posti dal giudice di primo grado a fondamento della diversa soluzione adottata, dando conto delle ragioni delle incompletezza ed incoerenza della motivazione che supporta detta decisione, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

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Esame dei testimoni, principio di tassatività

La violazione delle regole da osservarsi nell’esame dei testimoni non è sanzionata dal codice di rito, riferendosi il divieto di utilizzazione della prova ex art.

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Esame testimoniale dei minori, cautele

Nell’esame dei minori devono osservarsi particolari cautele, soprattutto se si tratta di soggetti più piccoli, poiché se da un lato si può affermare che i bambini tendono a mentire consapevolmente, dall’altro deve tenersi conto che gli stessi presentano modalità relazionali orientate in senso imitativo e adesivo e risultano, perciò, influenzabili dalle suggestioni che possono essere insite nelle domande degli adulti e tendono a formulare risposte che ne assecondino le richieste.

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Esame testimoniale, divieto di formulare domande suggestive

E’ evidente che il divieto di formulare domande suggestive è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. 398, comma 5 bis, c. p. p. ove devono osservarsi nell’esame del teste le forme stabilite per il dibattimento per il richiamo contenuto nell’art.

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Processo penale, regole per esame del testimone

499 c. p. p. nella sua interezza si perviene necessariamente alla conclusione che il divieto di porre domande suggestive, nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste, opera per tutti i soggetti che partecipano la processo. 499 c. p. p. , come è stato esplicitamente indicato nella sua intestazione, detta le regole per l’esame del testimone, indica cioè i criteri cui il giudice deve attenersi nell’ammettere o vietare le domande delle parti.

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Delitto di violenza sessuale di gruppo

L’unica interpretazione compatibile con i principi fissati dalla sentenza n. 265 del 2010 della Corte Costituzionale è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’art.

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Causa estintiva del reato, proscioglimento nel merito

In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito va privilegiato sia in presenza di prova dell’innocenza dell’imputato, che nel caso in cui manchi del tutto la prova della colpevolezza e, quindi, non soltanto quando dagli atti risulti la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, ma anche in difetto della prova della colpevolezza a suo carico.

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Rinuncia alla prescrizione già dichiarata con sentenza

E’ ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato quando questa sia stata già dichiarata con sentenza se l’imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione.

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La rinuncia alla prescrizione costituisce un diritto personalissimo

La rinuncia alla prescrizione costituisce un diritto personalissimo dell’imputato che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato, e presuppone una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti.

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Rinuncia alla prescrizione, dichiarazione

La dichiarazione di rinuncia alla prescrizione va effettuata dall’imputato dopo che i termini massimi sono maturati ma prima della sentenza che conclude il giudizio in corso, in modo tale che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell’imputato l’applicazione della prima parte dell’articolo 129 c. p. p. , possa pronunciarsi liberamente sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna dell’imputato stesso. Una volta dichiarato estinto il reato per prescrizione, invece, non può ammettersi che nei successivi gradi di giudizio l’imputato manifesti per la prima volta la propria rinuncia alla prescrizione che, in presenza del principio del divieto di reformatio in peius, altererebbe la pienezza della valutazione del giudice e la parità tra le parti processuali.

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