La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali. In primo luogo, l’atto di impugnazione mancava della procura speciale, un requisito formale ora indispensabile per l’imputato dichiarato assente, secondo le nuove disposizioni del codice di procedura penale. In secondo luogo, il motivo del ricorso, che contestava la quantificazione della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che in questo caso aveva fornito una motivazione adeguata e non illogica.
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