La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo due principi fondamentali della procedura penale. Il primo motivo, relativo all’incompetenza territoriale, è stato respinto perché non sollevato nel precedente grado di appello. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico, in quanto si limitava a riproporre questioni di fatto già decise, tentando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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