La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13005/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L’imputato aveva lamentato un vizio di motivazione, un motivo non rientrante tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limitano l’impugnazione a casi specifici. La Corte ha quindi confermato la rigida interpretazione della norma, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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