Un Lavoratore è stato condannato per **truffa online**. Aveva venduto un oggetto tramite annuncio, ricevuto il pagamento su una Postepay a lui intestata, ma non aveva consegnato l'oggetto. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che non c'erano prove sufficienti per attribuirgli la condotta e che non c'era danno patrimoniale diretto, poiché il pagamento era stato fatto da una persona diversa dall'acquirente. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che per la **truffa online** non è necessario che la persona ingannata e quella che subisce il danno economico siano la stessa. Basta un nesso causale tra l'inganno e il danno. Il Lavoratore ha perso, dovrà pagare le spese processuali e una sanzione.
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