La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per i reati di cui agli artt. 642 e 646 del codice penale. La decisione si fonda su due motivi principali: la genericità e indeterminatezza del motivo di ricorso, che non specificava gli errori della sentenza impugnata, e l’inammissibilità della doglianza sulla recidiva, in quanto non era stata sollevata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Continua »