La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso che lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che il disvalore penale e sociale della condotta fosse tale da escludere il beneficio. La pronuncia ribadisce che la valutazione sulla tenuità è un potere discrezionale del giudice, basato sui criteri dell’art. 133 c.p., e non può essere sindacato in sede di legittimità se la motivazione è logica e congrua.
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