La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso una sentenza del Tribunale, confermando che un appello erroneamente proposto contro una condanna a pena pecuniaria del giudice di pace non si converte automaticamente in ricorso per cassazione. La Corte ha sottolineato che, al di là del nome dato all’atto, è necessario valutarne il contenuto sostanziale. Poiché l’atto di impugnazione conteneva richieste tipiche di un giudizio di merito, come l’assunzione di nuove prove testimoniali, è stato ritenuto incompatibile con il giudizio di legittimità, portando alla dichiarazione di inammissibilità.
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