Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4484 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4484 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 9/12/RAGIONE_SOCIALE del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le richieste di concessione della liberazione condizionale, affidamento al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, avanzate da NOME COGNOME, detenuto in espiazione di pena definitiva, in forza di provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli 30 aprile 2020.
2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, nelle forme della mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità.
Sarebbe errata l’indicazione del soggetto che chiede i benefici quanto alla data di nascita e al parere del Sostituto Procuratore generale che si indica come contrario, per essere questo, invece, favorevole (come si ricaverebbe dal verbale di udienza allegato).
Il provvedimento, inoltre, sarebbe privo della valutazione circa la concessione dei benefici di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen., circa la disponibilità all’accoglienza da parte dei familiari e la disponibilità all’assunzione da parte d datore di lavoro, come da allegata documentazione.
In definitiva, si deduce che vi sia travisamento della persona del richiedente, tanto che si fa riferimento ad istanza ex art. 176 cod. pen. mai avanzata.
Infine, si evidenzia che la motivazione esamina i reati commessi da NOME nel 2007 e 2008, nonché nel 2005, epoca anteriore rispetto ai fatti per i quali è in esecuzione la pena definitiva.
Da ultimo si considera che:
ai fini della gravità delle condotte, il Tribunale valorizza fatti di spacc sostanze stupefacenti di lieve entità, commessi nel 2017, trascurando le relazioni comportamentali dell’Istituto penitenziario ove il detenuto è ristretto che danno atto di un percorso positivo durante l’osservazione;
il breve lasso di tempo indicato come trascorso dall’inizio dell’osservazione, invece, è un riferimento che non terrebbe conto che la pena complessiva è di tre anni e sei mesi, dei quali risultano già espiati due anni, sicché la pena residua sarebbe sufficiente anche ad una valutazione in ipotesi di reati ostativi.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47-ter e 50 Ord. pen.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei presupposti oggettivi e soggettivi ai fini della concessione dei benefici, limitandosi a considerare soltanto l pericolosità di NOME, anche se questi non ha commesso reati se non in epoche
risalenti 1995,2007, 2008, 2017 e senza prendere in esame la scarsa entità della pena residua, nonché il percorso rieducativo avviato positivamente in regime inframurario.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibili del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.11 primo motivo è infondato.
1.1. Effettivamente dalla lettura dell’ordinanza impugnata risultano le dedotte discrasie quanto all’indicazione della data di nascita (DATA_NASCITA, invece che DATA_NASCITA) e della indicazione del parere della parte pubblica, evidentemente frutto di mero errore materiale, dovuto all’uso di personal computer nella stesura dell’atto.
Tuttavia, la complessiva lettura dell’ordinanza non lascia residuare dubbi circa la corretta indicazione del soggetto che chiede i benefici, tanto che i precedent penali che si indicatio come a suo carico sono correttamente elencati e le condotte già giudicate, che vengono valutate come espressione di pericolosità sociale /sono riferibili al detenuto e da questi poste in essere.
Sicché il Tribunale non incorre in alcun difetto di identificazione della persona del richiedente.
1.2.Ciò premesso, si rileva che, nel resto, la prospettazione del primo motivo e, comunque, il secondo motivo sono inammissibili.
Invero, quanto al lamentato omesso esame, circa la concessione dei benefici di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen., della disponibilità all’accoglienza da parte dei familiari e di quella all’assunzione da parte del datore di lavoro, nonché i relazione all’esame di precedenti penali anteriori rispetto ai fatti per i quali la p è in esecuzione, del vizio di motivazione, il Collegio osserva che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall’impostazione dell’argomento di censura perché senza le dovute specificazioni – indicata tutti i vizi di motivazione di cui all’a 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 COGNOME (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, let e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali s
manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenz motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterog incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferim un medesimo segmento della motivazione.
1.3.Deve, poi, osservarsi, secondo il costante orientamento di questa C di legittimità, data l’ampia discrezionalità che caratterizza la valuta Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternativ detenzione, che al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuiz espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, p discrezionale) sui risultati del trattamento individualizzato del con condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità e la motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie conc l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge (tra le 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 22 18/5/1992, COGNOME, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2 Libera, non massimata).
Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione d predette misure alternative, né ì precedenti penali, che pur rappresentano i di partenza per l’esame scientifico della personalità, né le informative d sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negati il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principa ad una valutazione complessiva dei risultati emersi dall’osservazione personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli e progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez. 1, n. 6680 del 22/11 Saias, Rv. 218314).
1.4. Ciò posto, si rileva, con riferimento alla valorizzazione della delle condotte che, comunque, il Tribunale (cfr. pag. 2) svolge l’esam pericolosità all’attualità non solo con riferimento ai precedenti pena condanne ancora sub iudice, ma si valutano anche gli esiti delle relazio informative della polizia giudiziaria e della RAGIONE_SOCIALE, considerate, con giudizio di merito non sindacabile, perché immun illogicità manifesta, espressione di pericolosità del COGNOME, esiti preminenti rispetto alla pur regolare condotta tenuta nel periodo di dete inframuraria sofferto e alla non considerevole durata dell’osservazione in am carcerario.
1.5. Da ultimo, deve osservarsi che è noto che, ai fini della concession misure alternative, il riferimento ai risultati raggiunti nel trat
rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa, quindi, formularsi un giudizio di non pericolosità.
Tuttavia, l’operato giudizio prognostico, sulla base di motivazione non manifestamente illogica e completa, nella specie, esclude che ricorra la possibilità di far fronte alla pur residua pericolosità, comunque acclarata all’esito deg accertamenti svolti, con gli strumenti propri dell’ordinamento penitenziario, i relazione a tutte le misure richieste.
2.Segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente