Un soggetto condannato per tentato furto pluriaggravato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo l'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose per aver rimosso una placca antitaccheggio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il suo orientamento consolidato: la rimozione del dispositivo antitaccheggio costituisce furto aggravato. Tale azione, infatti, determina una trasformazione oggettiva del bene, privandolo di una sua componente essenziale e della sua funzione di protezione, integrando così la violenza sulla cosa. La Corte ha inoltre confermato la correttezza della valutazione sulla recidiva, basata non solo sui precedenti ma anche sulla continua violazione delle misure cautelari da parte dell'imputato.
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