La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza. Il ricorso è stato respinto per 'difetto di specificità', in quanto le critiche, inclusa quella sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, erano generiche e non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni della sentenza d'appello. La Corte ha ribadito che, per le attenuanti generiche, non basta l'assenza di precedenti penali, ma servono elementi positivi, e la motivazione del giudice di merito è insindacabile se non contraddittoria.
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