La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. Il ricorso etilometro è stato respinto poiché i motivi erano generici, ripetitivi di questioni già decise e non specificamente critici verso la sentenza d'appello. La Corte ha ribadito che, a fronte di un test positivo, l'onere di provare il malfunzionamento dello strumento ricade sull'imputato. È stata inoltre confermata la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data l'elevata pericolosità della condotta.
Continua »