La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21634/2024, ha confermato la dichiarazione di inammissibilità dell'appello presentato da tre imputati condannati per ricettazione. Il motivo risiede nella genericità e aspecificità delle censure mosse alla sentenza di primo grado. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., l'impugnazione deve contenere una critica puntuale e argomentata delle motivazioni del giudice, non potendosi limitare a una mera riproposizione delle tesi difensive. La mancanza di un confronto diretto con le prove e le valutazioni del primo giudice rende l'atto di appello inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
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