La Corte di Cassazione ha stabilito che il Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) ha il potere di chiedere la modifica di una imputazione coatta e, in caso di rifiuto del PM, di restituirgli gli atti. In un caso in cui il GUP voleva derubricare il reato di maltrattamenti in atti persecutori, la Corte ha respinto il ricorso del Pubblico Ministero, affermando che il potere di controllo del GUP sulla corretta qualificazione del fatto, introdotto dall'art. 423, comma 1-bis c.p.p., prevale sul precedente ordine di imputazione coatta del GIP, garantendo la correttezza del procedimento.
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