Un soggetto, condannato per reati concernenti armi e minaccia aggravata, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione circa l'entità della pena inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato: quando la pena si discosta in modo non eccessivo dai minimi edittali, il giudice adempie al suo obbligo di motivazione anche utilizzando espressioni generiche che facciano riferimento alla gravità dei fatti e alla congruità della sanzione. La decisione sottolinea che non è necessaria una disamina analitica in tali circostanze.
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