Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4482 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4482 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Siracusa il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 16/09/2020 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 13 dicembre 2019 che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sul reclamo, proposto dal detenuto ai sensi dell’ art.35 Ord. pen., con il quale veniva lamentata la mancata consegna di un DVD musicale dal titolo ‘Vasco Tracks 2′ acquistato presso il carcere e riproducibile sul computer portatile.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondata la impugnazione del detenuto poiché con il provvedimento del 7 gennaio 2019, richiamato nel reclamo, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva autorizzato il detenuto alla visione di files trasposti su CD-ROM ovvero su DVD riproducibili sul computer, esclusivamente per esigenze di studio e non già anche per la visione di DVD musicali. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che l’COGNOME era già in possesso del CD musicale e che, pertanto, potendo ascoltare le canzoni per mezzo di tale supporto doveva escludersi la lesione di alcun diritto nei suoi confronti.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt.3, comma 1, Cost., 5 Ord, pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare il ricorrente lamenta il fatto che nel provvedimento impugnato sia stato fatto riferimento alla precedente autorizzazione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo non richiamata nel suo reclamo, con il quale egli invece aveva lamentato la illegittimità ed irragionevolezza del divieto di visionare i DVD musicali, sebbene egli fosse già stato autorizzato ad usarli per finalità di studio.
La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, secondo il ricorrente, sarebbe quindi apparente ed inoltre il richiamo al possesso del CD musicale del tutto inconferente, atteso che le canzoni del DVD e del CD non sono le medesime e che il DVD, a differenza dell’altro supporto, contiene filmati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La questione sottoposta all’odierno vaglio di legittimità è quella dei limit alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottament strumenti tecnologici, come sono appunto i DVD, al fine di integrare l’offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. Tale questione è stata già affrontata da questa Corte, che, in numerose recenti decisioni, cui il Collegio intende dare continuità, ne ha approfondito gli snodi problematici (Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Min. Giustizia in proc. Viscido, Rv. 282213; v. anche le ulteriori sentenze di questa Prima sezione, tutte non massimate, nn. NUMERO_CARTA, emesse all’udienza del 25/6/2021; nn. 45213-4521445215-45216-45217-45218, emesse all’udienza del 15/10/2021).
3.11 primo di essi attiene – come nelle citate pronunce osservato – alla legittimità stessa dell’autorizzazione, da parte delle direzioni degli istit penitenziari, con riferimento all’uso di lettori CD per la fruizione di contenu musicali, tenuto conto che, come ricordato dall’Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all’impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall’evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale oggi ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se può ammettersi che l’Amministrazione penitenziaria
possa consentire l’acquisto di DVD musicali, e l’uso dei relativi lettori, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.
L’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere infatti bilanciato con le esigenze di controllo dell’Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.
- L’affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui nel caso di specie non vi sarebbe alcuna violazione dei diritti fondamentali del detenuto appare coerente e condivisibile tenuto anche conto della circostanza, non contestata, che il ricorrente è in possesso del relativo CD musicale. Pertanto, la fruizione del CD audio è stata assicurata al detenuto e conseguentemente il suo interesse qualificato ad ascoltare musica di sua scelta è stato salvaguardato.
Al contrario, la modalità ‘video’ non attiene ad un diritto soggettivo, ma piuttosto ad una specifica forma di fruizione della musica il cui diniego non comporta alcun grave pregiudizio al detenuto trattandosi di un mero interesse del detenuto. Al riguardo va ricordato che in tema di ordinamento penitenziario, a
fronte del reclamo proposto dal detenuto, il ma g istrato di sorve g lianza è chiamato a procedere alla corretta q ualificazione dello strumento g iuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia confi g urabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto so gg ettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione so gg ettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria ; in caso di riscontro ne g ativo, il reclamo deve essere q ualificato come g enerico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di le gg e in tema di tutela g iurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impu g nabile (Sez. 1, Sentenza n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 – 01 ).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso se g ue la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pa g amento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impug nativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma e q uitativamente li q uidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Infine si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle g eneralità e de g li altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.l g s. n. 196/2003, in q uanto previsto per legg e.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022.