La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20150/2024, ha stabilito che i requisiti formali più stringenti previsti per le impugnazioni generali, come il mandato specifico, non si applicano all'opposizione a decreto penale. Un Giudice per le Indagini Preliminari aveva dichiarato inammissibile un'opposizione proprio per l'assenza di tale mandato. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, chiarendo che l'art. 461 c.p.p. richiama solo le modalità di presentazione dell'atto (art. 582) e non i requisiti di ammissibilità (art. 581). La decisione rafforza il principio del 'favor oppositionis', tutelando il diritto dell'imputato a un processo.
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