Un imputato, condannato con patteggiamento per reati di droga, ha contestato la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ritenendola eccessiva rispetto alla pena principale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che, per condanne a pene non inferiori a tre anni di reclusione, la durata dell'interdizione è fissata per legge in cinque anni, secondo la norma specifica dell'art. 29 c.p., che prevale sulla regola generale. La valutazione della pericolosità sociale è stata inoltre confermata.
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