La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere del giudice italiano nel procedimento di riconoscimento sentenza straniera. In un caso di condanna per traffico di droga emessa in Romania con pena sospesa, la Corte ha stabilito che il giudice italiano può solo "adattare" la misura alternativa per renderla compatibile con l'ordinamento interno (in questo caso, l'affidamento in prova), ma non può ricalcolare o "convertire" la pena come se fosse un nuovo giudizio di merito. L'appello, basato su una richiesta di rideterminazione della pena, è stato quindi dichiarato inammissibile per aver confuso la procedura di adattamento con quella, diversa, prevista per le pene detentive.
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