La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24513/2024, ha confermato un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia: la mancata dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente al deposito dell'atto di appello comporta l'inammissibilità appello. Nel caso specifico, il ricorso di un'imputata, giudicata in assenza, è stato respinto perché non erano stati adempiuti i nuovi oneri formali previsti dall'art. 581-ter del codice di procedura penale, ritenuti dalla Corte un requisito essenziale per garantire la consapevolezza e la volontà personale dell'imputato di impugnare la sentenza.
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