La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. La Corte sottolinea che i motivi, incentrati su una diversa valutazione dei fatti, non rientrano nella sua competenza, che è limitata al controllo di legittimità. Di conseguenza, conferma la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ribadendo il principio della non sindacabilità del merito in sede di legittimità.
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