La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per tentata truffa e falso in documento. L'ordinanza sottolinea che il possesso di un documento d'identità con la propria fotografia ma con generalità false integra la fattispecie più grave del reato previsto dall'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., poiché implica la partecipazione del possessore alla contraffazione stessa. Il ricorso è stato giudicato generico e manifestamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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