La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un uomo condannato per atti persecutori. La Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo ruolo nel giudizio di legittimità non è quello di riesaminare le prove o i fatti del caso, compito esclusivo dei giudici di merito. Il ricorso è stato respinto perché le censure sollevate miravano a una rivalutazione fattuale, non consentita, e la motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta logica e priva di vizi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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