La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato in appello per concorso in spendita di monete false, truffa e tentata truffa. I motivi del ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici, in quanto mere ripetizioni delle argomentazioni già respinte. La Corte ha confermato la correttezza della revoca della sospensione condizionale della pena, avvenuta di diritto a seguito della commissione di un nuovo reato, e ha ribadito che la determinazione della pena è una prerogativa insindacabile del giudice di merito se adeguatamente motivata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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