La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di un ricorso con cui un imputato, condannato per violazione di misure di prevenzione e aggressione a pubblici ufficiali, tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte ribadisce che il suo ruolo è di giudice di legittimità, non di merito, e che non può riconsiderare le prove già analizzate nei gradi precedenti. La sentenza conferma l'inammissibilità del ricorso in Cassazione quando questo si limita a riproporre le stesse questioni fattuali già respinte in appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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