Una persona, detenuta in via cautelare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si è vista negare la possibilità di scontare una misura cautelare estero, come gli arresti domiciliari, nel proprio paese d'origine. La Corte di Cassazione ha annullato tale diniego, stabilendo che il giudice del riesame non può basarsi sulla sola gravità del reato o su mere congetture. È invece obbligato a compiere una valutazione concreta e individualizzata, verificando se misure meno afflittive del carcere, applicabili anche all'estero, possano soddisfare le esigenze cautelari, considerando la situazione personale dell'indagato.
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