La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per la violazione dell'art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. La Corte ha stabilito che il ricorso era meramente rivalutativo dei fatti, una motivazione non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile comporti non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici.
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