La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37961/2024, ha respinto il ricorso di un imputato condannato per l'invio di una falsa certificazione a un istituto scolastico. La Corte ha stabilito che, in caso di ignoto mittente del documento, la competenza territoriale si radica nel luogo dove ha sede il destinatario. Inoltre, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sottolineando che la gravità della condotta va valutata per la sua idoneità a ledere il bene giuridico, a prescindere dal danno effettivo.
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