Un imputato, condannato per detenzione di stupefacenti, otteneva in appello una riduzione di pena che lo rendeva idoneo al beneficio della sospensione condizionale. Tuttavia, non avendolo richiesto, la Corte d’Appello non si pronunciava sul punto. Le Sezioni Unite della Cassazione, investite della questione, hanno stabilito che l’imputato non può lamentare in Cassazione la mancata applicazione del beneficio se non lo ha esplicitamente richiesto durante il giudizio di appello. La sentenza chiarisce che, sebbene il giudice d’appello abbia il dovere di motivare la sua decisione, l’attivazione di tale potere-dovere è subordinata a un impulso di parte. Di conseguenza, la parola_chiave, ovvero la sospensione condizionale in appello, diventa un diritto la cui tutela processuale dipende da una specifica istanza.
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