Un cittadino, condannato per furto d'acqua tramite allaccio abusivo, ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo la nullità dell'accertamento della polizia, poiché non gli era stato comunicato il diritto all'assistenza di un difensore. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la condanna era legittima perché basata su prove autonome e sufficienti, come la testimonianza del tecnico della società idrica. Questo caso chiarisce il principio della 'prova di resistenza', per cui una condanna resta valida se, anche eliminando la prova viziata, le restanti prove sono sufficienti a giustificarla.
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