SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 385 2025 – N. R.G. 00006810 2019 DEL 11 01 2025 PUBBLICATA IL 14 01 2025
N. R.G. 6810/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. NOME COGNOME ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6810/2019 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
( ), rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ), presso lo studio del quale, in Palma Campania (NA), INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato C.F. C.F.
ATTORE
E
( , in persona dei procuratori e rappresentata e difesa dagli avv. ti NOME COGNOME ) e NOME COGNOME ), presso lo studio dei quali, in Napoli, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata P. C.F. C.F.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell’udienza del 22.10.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio per conseguire l’accertamento della usurarietà del contratto n. 30506 (concluso con Idea Finanziaria s.p.a. -successivamente ceduto a e, applicato l’art. 1815 c.c., per sentir condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 4.162,34 quali interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto e della somma di euro 11.510,11 quali costi del credito (‘ commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse ‘) pagati in esecuzione del medesimo contratto. L’attore, premesso di avere, per effetto del contratto sopra indicato, conseguito (mediante cessione del quinto della pensione) la somma di euro 19.622,28 da rimborsare in 120 rate mensili da euro 320,00 ciascuna, di avere pattuito un t.a.n. pari al 3,9% (ed un t.a.e.g. pari al 16,41%) e che ‘ al momento della liquidazione del capitale, dallo stesso erano stati detratti anticipatamente i seguenti costi del credito, ulteriori agli interessi pattuiti, indicati nel contratto, per un totale di € 12.058,49 e specificatamente: – Commissione finanziaria: € 5.434,37; – Commissione accessorie: € 2.112,00; – Spese contrattuali: € 250,00; – Premio assicurativo: € 4.262,12 ‘, ha dedotto: 1) di avere provveduto all’estinzione anticipata del finanziamento versando, allo scadere della quarantottesima rata, la somma di euro 20.865,03; 2) di avere vanamente richiesto la restituzione delle somme alla controparte pagate indebitamente in quanto
in esecuzione di un contratto usurario (essendo, al momento della conclusione del contratto, il tasso soglia pari al 15,39%); 3) che vano è stato pure l’esperito tentativo di mediazione.
premesso di avere già ‘abbuonato’ in sede di conteggio estintivo la somma di euro 548,38 e di avere consegnato assegno circolare per euro 6.443,73 a fronte della richiesta dal fatta pervenire tramite RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE, nonchè che ai fini della verifica del superamento della soglia in materia di usura occorre avere riguardo al t.e.g. e non, come preteso dalla controparte, al t.a.e.g., ha chiesto il rigetto delle domande attoree atteso che il tasso soglia vigente per operazioni similari al momento della conclusione del contratto era pari al 15,39% e che, ai fini della verifica della soglia in materia di usura, non è possibile attribuire rilievo ai costi per assicurazione ed agli interessi moratori.
Concessi i termini previsti dall’art. 183, co. 6, c.p.c. (nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l’attore ha ‘prudenzialmente’ ridotto la domanda di condanna nei limiti di euro 9.228,72), la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di disporre c.t.U. Depositata la relazione da parte del consulente e mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22.10.2024 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata.
2.1. Centrale, al fine della decisione del presente giudizio, risulta la questione relativa alla possibilità (o mancata possibilità) di computare le spese ed i costi per assicurazione tra gli esborsi rilevanti al fine della valutazione in concreto del superamento della soglia in materia di usura.
Ebbene, secondo recente, condivisa giurisprudenza di legittimità ‘ ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario; Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017) ‘ (Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023, n. 29501). Un simile orientamento giurisprudenziale trova fondamento: i) nella distinzione tra l’art. 644, co. 3, c.p.c. (‘ La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ‘) ed il costo complessivo del credito che, ai sensi dell’art. 644, co. 4, c.p. ‘ tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ‘; ii) nella valutazione del solo comma 3 quale norma in bianco, risultando invece l’art. 644, co. 4, c.p.c. norma ‘perfetta’ (che, per usare le parole di Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023, n. 29501, ‘ non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo ‘); iii) nel riconoscimento, all’art. 644 c.p., di una ‘ centralità sistematica’ nella definizione della fattispecie usuraria rilevante che ‘non può non valere pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia ‘ (Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023, n. 29501). Il profilo da ultimo evidenziato consente di superare l’argomento speso dalla parte convenuta teso a valorizzare la mancata inclusione dei costi assicurativi da parte delle Istruzioni di Banca d’Italia vigenti al momento della conclusione del contratto. Del resto, in modo ancora più esplicito, Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023, n. 29501 ha osservato che ‘ Il fatto che all’epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d’Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l’inclusione, atteso il rango secondario di tale
fonte di previsione. Per l’effetto, l’omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell’usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull’usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d’Italia. L’unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all’erogazione del credito ‘; attinenza alla erogazione del credito che (dimostrabile ‘ con qualunque mezzo di prova ‘ e ‘ presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo ‘ -Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023, n. 29501) con riferimento al caso concreto risulta chiaramente dalle condizioni generali di contratto le quali (coerentemente, del resto, con l’obbligatorietà dell’assicurazione ai sensi dell’art. 54, d. P. R. n. 180/1950) prevedono (art. 5) che ‘ a maggiore garanzia della Cessionaria ‘ è obbligatoria la conclusione di contratto di assicurazione sulla vita (assicurazione stipulata, appunto, si legge nel medesimo articolo, ‘ a beneficio della cessionaria ‘ -cioè della mutuante). Né, in considerazione della relativa obbligatorietà, il costo dell’assicurazione potrebbe essere assimilato a quelle spese per imposte e tasse che, ai sensi dell’art. 644, co. 3, c.p., non vengono in rilievo ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario; il costo dell’assicurazione, infatti, è sostenuto (così come espressamente riportato dal passaggio sopra ritrascritto dell’art. 5 del contratto) nell’interesse della mutuante (poichè la polizza copre il rischio di non incassare le rate di rimborso) tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità ne ha affermato la natura di ‘remunerazione indiretta’ (Cass., sez. 2, ord. 24 ottobre 2023, n. 29501).
Le considerazioni che precedono impongono pertanto di ritenere non condivisibile l’assunto per il quale decisiva risulterebbe la pattuizione di un t.e.g. al di sotto della soglia; tanto perché, come detto, la verifica in concreto relativa all’usura non può non tener conto anche delle spese per assicurazione che nel t.e.g. non sono ricomprese.
2.2. Il consulente nominato da questo Tribunale ha (senza che a riguardo assuma rilievo decisivo la valutazione della pattuizione relativa all’interesse moratorio) elaborato due ipotesi tra loro alternative giungendo a valutare superata o non superata la soglia in materia di usura a seconda che, a tale fine, si ritengano rilevanti o meno le spese ed i costi assicurativi.
Ebbene, alla luce delle considerazioni in diritto svolte al punto 2.1 di questa sentenza, richiamate le conclusioni cui è pervenuto il c.t.U., deve ritenersi che il contratto oggetto di causa contemplasse pattuizioni in violazione della disciplina in materia di usura.
2.3. Con riferimento all’entità delle somme oggetto della pronunzianda condanna, devono ritenersi dovute, stante la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c. le somme versate dal a titolo di interessi; somme quantificate dal c.t.U. in euro 4.152,16.
Oltre a tale importo, la convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle somme (non oggetto di rinunzia a fronte del pagamento parziale ricevuto -rinunzia richiamata pure nella comparsa conclusionale depositata dall’attore) versate per spese di assicurazione e commissioni finanziarie (pari, complessivamente, ad euro 5.066,38). Pur sussistendo, a riguardo, posizioni discordanti in giurisprudenza e, oggettivamente, argomenti a sostegno di entrambe le tesi, questo Giudice ritiene infatti maggiormente convincenti le conclusioni cui è giunta la decisione del collegio di coordinamento dell’ABF dell’8 giugno 2018, n. 12830 (cui qui integralmente si rinvia unitamente alla giurisprudenza di merito richiamata dall’attore nella comparsa conclusionale).
Né a diversa conclusione è possibile pervenire sulla base dell’argomento (tardivamente svolto dalla convenuta) relativo alla possibilità, al più, di far valere la domanda restitutoria relativa alle spese di assicurazione nei confronti di un soggetto diverso dal mutuante. Fermo restando che non risulta prodotta
copia del contratto di assicurazione (e che, stante pure l’art. 5 delle richiamate condizioni generali, è verosimile che la compagnia di assicurazione sia stata prescelta dalla mutuante -in ogni caso, stante la tardività della difesa svolta dalla convenuta, alcun onere di allegazione e prova può, in proposito, ritenersi sussistente in capo all’attore), è qui sufficiente osservare come la rata mensile (comprensiva pure delle spese di assicurazione) fosse pagata dall’ente erogatore della pensione del Risi integralmente alla cessionariamutuante (art. 3 delle condizioni generali), la quale, quindi, non può non esser tenuta alla restituzione integrale delle somme oggetto della pronunzianda condanna (ferme eventuali iniziative che la stessa adotterà nei confronti dell’assicurazione).
Né, ancora ed in ultimo, a diversa conclusione può pervenirsi sulla base dell’art. 8 delle condizioni generali di contratto, non potendo certo tale clausola (a prescindere dalla specifica sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c. e senza necessità -per quanto si dirà- di esaminarne la vessatorietà ai sensi del codice del consumo) precludere la piena esplicazione degli effetti dell’accertata violazione di una disciplina imperativa quale è quella in materia di usura.
2.4. In definitiva, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 9.218,54, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la pattuizione, pur nulla, di interessi preclude l’applicazione dell’art. 1284, co. 4, c.c.) dalla domanda (25.2.2019) al saldo.
3. Avuto riguardo all’esito della lite, le spese di c.t.U., liquidate con provvedimento depositato il 16.3.2023, devono essere poste, in via definitiva ed integrale, a carico della parte convenuta.
4. Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 55/14 per i giudizi di cognizione ordinaria innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00 ridotti del 25% avuto riguardo, per un verso, all’accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto e, per altro verso, al fatto che l’esito del presente giudizio è stato conseguenza del consolidarsi (in pendenza di lite) di un orientamento della giurisprudenza di legittimità (in ordine alla ricomprensione delle spese di assicurazione ai fini della verifica del superamento della soglia in materia di usura) diverso rispetto a quello precedentemente in vigore (profili, entrambi, rilevanti ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona dei procuratori e al pagamento, in favore di , della somma di euro 9.218,54 oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda (25.2.2019) al saldo;
2) pone le spese di c.t.U., liquidate come da provvedimento depositato il 16.3.2023, in via integrale e definitiva, a carico di in persona dei procuratori e
3) condanna in persona dei procuratori e al pagamento, in favore dell’avv. NOME COGNOME difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro 3.626,25, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 11 gennaio 2025.
Il Giudice dott. NOME COGNOME