Punteggio servizio militare ATA: la chiarezza della Corte d’Appello
Il calcolo del punteggio servizio militare ATA è stato al centro di un importante contenzioso legale che ha visto contrapporsi il Ministero dell’Istruzione e un aspirante al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. La questione riguarda la corretta valutazione del periodo di leva obbligatorio ai fini delle graduatorie di terza fascia.
I fatti
Un lavoratore aveva impugnato il punteggio assegnatogli nelle graduatorie ATA per il triennio 2024/2027. Il nodo del contendere riguardava 13,5 punti richiesti per il servizio militare svolto tra il 1997 e il 1998. Il ricorrente sosteneva di aver diritto a 6 punti annui (il massimo previsto), indipendentemente dal fatto che all’epoca del servizio militare non avesse ancora un contratto di lavoro con la scuola. Il Tribunale di Pordenone, in primo grado, aveva accolto la tesi del lavoratore, dichiarando illegittima la distinzione operata dai decreti ministeriali.
La decisione
La Corte d’Appello di Trieste ha ribaltato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso presentato dall’Amministrazione statale. I giudici di secondo grado hanno stabilito che la valutazione differenziata tra servizio militare prestato “in costanza di rapporto” e quello prestato prima di entrare nel mondo della scuola è legittima e non viola i principi costituzionali. Pertanto, il punteggio deve essere ricalcolato nella misura ridotta prevista per i servizi resi alle dipendenze delle amministrazioni statali (0,60 punti per ogni anno), annullando il riconoscimento dei 6 punti annui precedentemente concesso.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2024 e 2025. I giudici hanno chiarito che l’espressione legislativa “valido a tutti gli effetti” riferita al servizio militare non impone un’assoluta equiparazione nel punteggio. L’Articolo 52 della Costituzione tutela la “posizione di lavoro” di chi è già dipendente, non la semplice aspettativa di chi spera di diventarlo in futuro. Differenziare il punteggio tra chi ha interrotto un rapporto di lavoro scolastico per la leva e chi ha svolto il servizio prima di avere alcun legame con la scuola appare dunque ragionevole. Il servizio prestato non in costanza di nomina deve essere equiparato a un generico servizio presso la pubblica amministrazione.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che per il personale ATA il servizio militare svolto prima dell’instaurazione di un rapporto d’impiego scolastico non può essere equiparato, in termini di punteggio, al servizio effettivo prestato nella qualifica. La riforma integrale della sentenza di primo grado comporta il rigetto delle domande del lavoratore e la conferma della validità dei criteri di calcolo previsti dal Ministero. Questa pronuncia offre un orientamento chiaro per migliaia di aspiranti che si trovano a valutare i propri titoli per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche.
Quanti punti spettano per il servizio militare non svolto in costanza di lavoro?
Per il servizio militare svolto prima dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con la scuola, spettano 0,60 punti per ogni anno, in quanto equiparato al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È illegittimo attribuire meno punti al servizio militare fatto prima di essere assunti?
No, secondo la Corte d’Appello e la Cassazione è legittimo differenziare il punteggio, poiché la tutela costituzionale garantisce la conservazione del posto di lavoro esistente e non un vantaggio automatico per chi non era ancora impiegato.
Chi ha diritto ai 6 punti annui per il servizio di leva nelle graduatorie ATA?
Hanno diritto al punteggio pieno di 6 punti annui solo coloro che hanno svolto il servizio militare mentre avevano già un contratto di lavoro attivo nella medesima qualifica del personale ATA.