L'ordinanza 5039/2024 della Corte di Cassazione affronta un caso di smarrimento di titoli affidati a una società di sicurezza. Il punto centrale della decisione è il principio secondo cui una domanda non riproposta esplicitamente nell'atto di riassunzione del processo, a seguito di un'interruzione come il fallimento di una parte, deve considerarsi rinunciata. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza d'appello per vizio di ultrapetizione, avendo quest'ultima pronunciato su una domanda di manleva che, di fatto, non era più parte del giudizio.
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