La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato oltre i termini legali, focalizzando l'attenzione sul calcolo della sospensione feriale. Nonostante il giudizio fosse iniziato nel 2005, la Corte ha ribadito che la riduzione del periodo di sospensione (limitato al solo mese di agosto) si applica immediatamente a tutti i termini pendenti dal 2015, in virtù del principio tempus regit actum. Il ricorrente, avendo notificato l'atto oltre un anno e trentuno giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello, è incorso nella decadenza del diritto di impugnazione.
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