Un garante si oppone a un decreto ingiuntivo, sostenendo la nullità del contratto di credito fondiario per superamento del limite di finanziabilità e la decadenza della garanzia. Il Tribunale, aderendo a un consolidato orientamento della Cassazione, rigetta l'eccezione di nullità, affermando che il superamento del limite di fondiarietà non invalida il contratto. Dopo aver analizzato la legittimazione attiva dei creditori a seguito di cessioni e accertato dei pagamenti parziali, il giudice revoca il decreto ingiuntivo ma condanna il garante al pagamento del debito residuo.
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