La Corte di Cassazione ha sancito l'improcedibilità di un ricorso principale e di un ricorso incidentale riguardanti un equo indennizzo. La decisione scaturisce da gravi carenze procedurali: il ricorrente principale non ha depositato l'atto presso la cancelleria, impedendo l'iscrizione a ruolo. Parallelamente, l'Amministrazione dello Stato, nel proporre il ricorso incidentale, ha omesso di allegare la copia autentica del decreto impugnato e l'istanza di trasmissione del fascicolo di merito. Tali mancanze violano i precetti degli articoli 369 e 371 del codice di procedura civile, rendendo impossibile la prosecuzione del giudizio di legittimità.
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