La Corte di Cassazione ha confermato che il diritto alla restituzione somme indebite, versate in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello, può essere esercitato anche in un autonomo giudizio monitorio. La mancata richiesta di restituzione durante il grado di appello non comporta la decadenza dal diritto sostanziale, ma preclude solo l'ottenimento di una condanna immediata nello stesso processo. Inoltre, la prova del pagamento può essere desunta da ordini di bonifico e dall'assenza di contestazioni specifiche della controparte.
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