La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia di protezione internazionale a causa di un vizio formale della **procura speciale**. Il difensore non aveva certificato la data di rilascio del mandato, violando l'obbligo previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, che impone che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Oltre all'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria per colpa grave, avendo egli insistito nella decisione nonostante la manifesta infondatezza procedurale segnalata dalla proposta di definizione accelerata.
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