Una società citava in giudizio un istituto di credito per la restituzione di somme indebitamente pagate su un conto corrente. Sebbene i tribunali di merito avessero dato ragione alla società, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Con l'ordinanza n. 25711/2024, ha chiarito che l'azione di ripetizione indebito è inammissibile se, al momento della domanda, il conto è ancora aperto e presenta un saldo a debito. In assenza di un effettivo "pagamento" solutorio, ma solo di annotazioni contabili, non può esserci una richiesta di restituzione. La Corte distingue tra l'azione di accertamento (sempre possibile) e quella di ripetizione, che presuppone un versamento estintivo del debito.
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