La Corte di Cassazione ha stabilito che un ente pubblico, in qualità di terzo pignorato, non può revocare la propria dichiarazione di debito se l'errore commesso è considerato inescusabile. Nel caso di specie, un Ministero aveva erroneamente dichiarato l'esistenza di un debito milionario, salvo poi tentare di revocarlo adducendo una 'perenzione amministrativa'. La Corte ha ritenuto l'errore non scusabile, in quanto derivante da una negligenza e da una situazione di mera 'difficoltà' gestionale, non di 'assoluta impossibilità'. L'ordinanza di assegnazione delle somme è stata quindi confermata, con trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per valutare un possibile danno erariale.
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