Un lavoratore, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza a lui sfavorevole della Corte d'Appello, decideva di effettuare una rinuncia al ricorso. La società controricorrente accettava tale rinuncia. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, dichiara estinto il processo, stabilendo che, data l'accettazione della controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Soprattutto, chiarisce che l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia, poiché tale misura ha natura sanzionatoria e va interpretata restrittivamente solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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