Un investitore privato ha citato in giudizio una società di trading online per il mancato pagamento dei profitti di un'operazione finanziaria. La società ha contestato la giurisdizione italiana, sostenendo che l'investitore, data la sua intensa attività, non fosse un consumatore e dovesse rispettare la clausola contrattuale che indicava come competente un tribunale estero. La Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice italiano, affermando che la qualifica di 'consumatore' dipende dallo scopo non professionale del contratto al momento della stipula, e non dalle competenze o dalla frequenza delle operazioni successive dell'investitore. Di conseguenza, la clausola sulla giurisdizione è stata ritenuta inefficace.
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