Un avvocato ha citato in giudizio una sua cliente, dirigente medico, per il pagamento delle proprie competenze professionali relative a una causa di lavoro. Il tribunale di primo grado si era dichiarato incompetente, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. È stato stabilito che il foro del consumatore si applica sempre quando un lavoratore dipendente, anche se professionista, agisce per questioni legate al suo rapporto di lavoro. Di conseguenza, il tribunale competente è quello del luogo di residenza del cliente-consumatore.
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