Un ex sindaco di una società di intermediazione mobiliare, sanzionato dalla Banca d'Italia per carenze nella vigilanza, ha presentato ricorso in Cassazione. Il ricorrente sosteneva l'incostituzionalità della procedura e la sproporzione della sanzione, richiamando la sentenza Grande Stevens della CEDU. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che le sanzioni della Banca d'Italia per violazioni di vigilanza non hanno natura "sostanzialmente penale", a differenza di quelle oggetto del caso Grande Stevens. La Corte ha confermato che il giudice dell'opposizione ha piena giurisdizione per riesaminare i fatti e la sanzione, e che la responsabilità dei sindaci non è oggettiva ma deriva da un'omissione colpevole dei loro doveri di controllo. La sanzione è stata ritenuta adeguata alla gravità dei fatti, che avevano condotto alla liquidazione della società.
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