La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18450/2024, ha stabilito che la costituzione tardiva del convenuto in giudizio comporta la decadenza dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione. Nel caso esaminato, riguardante la richiesta di remunerazione di alcuni medici specializzandi contro la Presidenza del Consiglio, la Corte ha chiarito le modalità di calcolo dei termini processuali 'a ritroso', precisando che se la scadenza cade di sabato, il termine è anticipato al giorno lavorativo precedente. La tardività ha reso l'eccezione di prescrizione inammissibile, portando alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.
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