La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27832/2024, ha stabilito che i contratti tra strutture sanitarie private accreditate e la pubblica amministrazione, stipulati dopo l'8 agosto 2002, sono transazioni commerciali. Di conseguenza, si applicano gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 in caso di ritardato pagamento. La Corte ha rigettato il ricorso di un Ente Regionale che contestava tale qualificazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale di un'Azienda Sanitaria Locale, annullando la sua condanna al pagamento delle spese legali poiché era stata riconosciuta priva di legittimazione passiva.
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