La sentenza conferma la competenza territoriale del Tribunale adito in base al criterio del forum destinatae solutionis, in quanto il luogo di adempimento dell’obbligazione coincideva con la sede legale della società creditrice al momento della scadenza. Viene, inoltre, rigettata l’eccezione di incostituzionalità della norma che prevede la riduzione dei compensi per gli operatori del gioco, in quanto il criterio di riparto dell’onere, basato sulla partecipazione alla distribuzione del compenso, risulta conforme al principio di ragionevolezza e proporzionalità. Infine, la sentenza conferma la corretta quantificazione del credito, desunta dagli estratti conto prodotti e dalla normativa di riferimento.
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