La Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle procedure di amministrazione straordinaria soggette alla normativa anteriore al 2006, le somme accantonate per i creditori irreperibili non possono essere redistribuite agli altri creditori insoddisfatti. La sentenza chiarisce che il deposito di tali somme aveva un effetto liberatorio definitivo per la procedura, impedendo ogni successiva ripartizione, a differenza di quanto previsto dalla legge attuale. Di conseguenza, è stato respinto il ricorso di una società garante che, dopo aver soddisfatto alcuni creditori, chiedeva l’assegnazione di tali fondi residui.
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