Qualora l’unico creditore istante desista dalla domanda di dichiarazione di fallimento, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione. E a tale proposito può evocarsi la giurisprudenza della suprema Corte, secondo cui, per l’appunto, risulta essere inefficace la rinuncia – all’impugnazione, nella specie – se esercitata quando il relativo procedimento sia stato definito con la deliberazione della decisione, anche se questa non sia stata ancora pubblicata (in tal senso Cass.
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