Una farmacista ha agito contro un'Azienda Sanitaria Locale per il pagamento di forniture, richiedendo gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3737/2024, ha stabilito che una precedente sentenza, passata in giudicato, che aveva già qualificato il rapporto tra le parti come transazione commerciale, estende i suoi effetti anche alle controversie successive relative a periodi di fornitura diversi. La Corte ha quindi annullato la decisione d'appello che aveva negato l'efficacia del cosiddetto giudicato esterno, ribadendo che la qualificazione giuridica di un rapporto di durata, una volta definita, vincola le parti anche per il futuro.
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