Segnatamente, ove il lavoratore contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanza da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (cfr. Da ciò però non può trarsi una presunzione assoluta in senso contrario che la sottoscrizione in calce alle buste paga non ha valore di quietanza, in quanto si tratta di documenti valutabili da parte del giudice di merito secondo il suo prudente apprezzamento, tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti al processo (cfr.
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