L’articolo 2289 c. c. prevede che, nel caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un solo socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota che deve essere pagata dalla società che è soggetto passivo dell’obbligazione (Cassazione civile, sez. Per la prestazione in questione, il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l’adempimento, ai sensi del citato articolo 2289 c. c. , u. c. , e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto di società (Cass.
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