La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4150/2024, ha stabilito la nullità di un contratto di cessione ramo d'azienda nel settore dell'autotrasporto che prevedeva il trasferimento della sola licenza, senza alcun bene strumentale. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 2555 c.c., una cessione d'azienda richiede il trasferimento di un complesso di beni organizzati e che una licenza, avendo carattere personale, non può da sola costituire un'azienda. La normativa di settore, pur regolando l'accesso al mercato, non deroga alla definizione civilistica di azienda.
Continua »