Una società contesta un'ingiunzione di pagamento, avviando una querela di falso contro la notifica di cessione del credito. Il tribunale di merito sospende il giudizio principale in attesa della decisione definitiva sulla querela. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, respinge il ricorso della società, confermando la legittimità della sospensione del processo. Viene chiarito che, in presenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, il giudice ha un potere discrezionale di sospensione ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., la cui valutazione non è sindacabile nel merito in sede di legittimità.
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