Un dipendente pubblico, trasferito per legge da una società partecipata a un Ministero, ha richiesto il ricalcolo del proprio trattamento economico. Il lavoratore pretendeva che nel calcolo dell'assegno ad personam venissero incluse alcune voci accessorie (premi di produzione, indennità e valore della polizza sanitaria) godute in precedenza. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero. I giudici hanno confermato l'inclusione delle indennità e del premio di produzione, in quanto corrisposti in modo fisso e continuativo. Al contrario, hanno escluso il valore della polizza sanitaria integrativa, poiché il trasferimento ha comportato la cessazione della vecchia assicurazione, sostituita dalle tutele previdenziali ministeriali. Di conseguenza, l'assegno ad personam deve essere rideterminato escludendo solo la quota della polizza sanitaria.
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