La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4929/2024, ha stabilito che la giurisdizione per la richiesta di risarcimento danni avanzata da un terzo, danneggiato solo indirettamente da un provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione, spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Il caso riguardava due architetti che, dopo aver risarcito i propri clienti a causa di sanzioni edilizie sproporzionate e poi annullate, hanno citato in giudizio il Comune per i danni subiti. La Corte ha chiarito che, non essendo i diretti destinatari del provvedimento, la loro azione legale per il risarcimento danni terzo si fonda su un illecito civile e non su un rapporto di diritto amministrativo.
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