Una banca, titolare di un’ipoteca su un immobile, ha contestato la cancellazione della sua garanzia disposta dal giudice delegato nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. La vendita dell’immobile non è avvenuta tramite asta competitiva, ma attraverso l’esecuzione di un contratto preliminare preesistente. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della banca, ha stabilito che il potere speciale del giudice di cancellare le ipoteche (cd. potere purgativo) si applica esclusivamente alle vendite forzate e competitive, finalizzate alla liquidazione dell’attivo per la massa dei creditori. Nel caso di vendite private, seppur autorizzate, l’ipoteca può essere cancellata solo con il consenso del creditore o con la sua piena soddisfazione, salvaguardandone così i diritti.
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