Una società creditrice si è vista negare l'ammissione del proprio credito al passivo di un fallimento poiché la documentazione prodotta, incluse fatture e scritture contabili, era priva di una data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione sulla sussistenza della data certa è una questione di fatto riservata al giudice del merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. La decisione sottolinea come le semplici registrazioni contabili non siano, di per sé, opponibili al curatore fallimentare, che agisce come terzo.
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