La decisione espressa dalla Corte di merito riguardo agli elementi rilevanti per la pronuncia di addebito della separazione e per ravvisare una piena riconciliazione non era conforme ai principi di legittimità elaborati in materia. Inoltre, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (Cass.
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