Un creditore, cessionario di un credito derivante da un decreto ingiuntivo, avviava un’esecuzione nonostante la sospensione del titolo. Il debitore si opponeva e, a seguito della revoca del decreto, il creditore veniva condannato a pagare le spese legali. In appello, la discussione verteva unicamente sulla quantificazione di tali spese. La Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso, ha stabilito che per la liquidazione spese processuali in appello, il valore della causa deve basarsi sull’importo delle spese contestate (principio del ‘disputatum’) e non sul valore originario del credito.
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