La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero contro un decreto di espulsione. Il motivo dell'inammissibilità era un errore nel nome del ricorrente. La Suprema Corte ha chiarito la distinzione tra legittimazione attiva, che si basa sulla sola affermazione di essere titolare del diritto, e la titolarità del diritto stesso, che attiene al merito della causa. Pertanto, un errore anagrafico non può bloccare l'accesso alla giustizia, specialmente considerando le difficoltà linguistiche e di identificazione degli immigrati.
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