La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2574/2025, ha stabilito un principio chiave in materia di appalti pubblici. In caso di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’impresa esecutrice, la stazione appaltante non ha l’obbligo di procedere al collaudo finale dell’opera. La Corte ha chiarito che le norme prevedono, in tale scenario, solo la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, escludendo la procedura di collaudo, la quale presuppone il completamento dell’opera. Di conseguenza, è stata respinta la richiesta di risarcimento danni avanzata dall’impresa per il presunto ritardo nel collaudo.
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