Una società creditrice, insinuata al passivo di un fallimento aperto nel 1998, ha ottenuto un indennizzo di seimila euro per una procedura durata dodici anni oltre il termine ragionevole. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione, sostenendo la decadenza della domanda perché presentata oltre i sei mesi previsti dalle riforme processuali del 2009. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero. Per i fallimenti aperti prima della riforma del 2006, la definitività del decreto di chiusura non comunicato segue il termine lungo annuale del vecchio rito processuale. Di conseguenza, il diritto all'equa riparazione per durata irragionevole rimane valido se il ricorso viene notificato entro sei mesi dal compimento dell'anno di definitività.
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