Un'azienda ha intimato il recesso a una dipendente accusandola di aver consentito a un superiore gerarchico irregolarità operative sui conti dei clienti. La Cassazione aveva già accertato l'assenza di dolo e la totale inconsapevolezza della lavoratrice, escludendo qualsiasi complicità o tolleranza abusiva. Nonostante tali vincoli, la Corte d'Appello ha riesaminato i fatti addebitandole una mancata denuncia e negando la reintegrazione in servizio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che il giudice di rinvio non può rivalutare fatti già accertati. Nel caso di licenziamento disciplinare illegittimo, se la condotta priva di colpa grave rientra tra le infrazioni punibili dal contratto collettivo con sole misure conservative, spetta la reintegrazione e non la semplice indennità monetaria.
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