La Questura disponeva il trattenimento dello straniero in attesa di espulsione per mancanza di passaporto e presunto pericolo di fuga. Il Giudice di Pace convalidava il provvedimento, ignorando la memoria difensiva attestante un lavoro stabile, una casa in affitto e un percorso scolastico avviato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'immigrato, stabilendo che la privazione della libertà personale costituisce una misura eccezionale di estrema ratio (ultima risorsa). Il giudice deve verificare l'effettiva proporzionalità della misura ed esaminare gli elementi di integrazione documentati dalla difesa, non potendo desumere il rischio di fuga solo dall'assenza del documento. La Suprema Corte ha annullato la convalida, dichiarando inefficace il trattenimento dello straniero.
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