Un lavoratore, dopo aver ottenuto un inquadramento superiore, ha citato in giudizio l'azienda per il ricalcolo delle differenze retributive, sostenendo la non assorbibilità dei superminimi precedentemente concessi. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha ribadito il principio generale secondo cui l'assorbimento del superminimo è la regola in caso di promozione a qualifica superiore, a meno che non esista uno specifico accordo contrario, la cui prova spetta al lavoratore. La Corte ha inoltre negato il diritto alla retribuzione per un periodo di sospensione, poiché la prestazione era diventata impossibile per la scadenza dei titoli abilitativi del dipendente.
Continua »