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Giurisprudenza Civile

Azione di arricchimento senza causa tra ex conviventi

La sentenza in esame affronta la tematica dell’arricchimento senza causa tra ex conviventi, chiarendo che l’onere di provare gli esborsi sostenuti in favore del convivente grava sull’attore. La Corte ribadisce che la simulazione del prezzo di vendita di un immobile non può essere provata per presunzioni e che, in assenza di prove concrete, non è possibile riconoscere l’indennizzo per le opere extra-capitolato. Inoltre, viene analizzata la possibilità di ricorrere al giuramento suppletorio ed estimatorio, concludendo che tali strumenti probatori non sono utilizzabili in assenza di una solida base probatoria a sostegno delle pretese dell’attore.

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Restituzione di denaro a seguito di convivenza more uxorio

La sentenza chiarisce la distinzione tra adempimenti dovuti in costanza di convivenza e la ripetibilità di somme prestate. Vengono analizzati i concetti di obbligazione naturale, arricchimento senza causa e la rilevanza della causale nei bonifici. Si sottolinea l’importanza della prova in merito alla sussistenza del vincolo di convivenza e della mancata contestazione tempestiva come elemento probatorio. Si ribadisce che la coabitazione e la contribuzione alle spese familiari non sono elementi sufficienti a provare la convivenza in caso di contestazione. Si precisa che la compensazione delle spese legali in caso di soccombenza reciproca non deve essere necessariamente proporzionale al valore delle domande accolte.

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Immobile in comproprietà e revoca assegnazione casa familiare

La sentenza chiarisce che il genitore non assegnatario della casa familiare non può pretendere un’indennità di occupazione per la quota di proprietà dell’immobile occupato dal figlio convivente con l’altro genitore. L’indennità è invece dovuta dal genitore che continua ad occupare l’immobile dopo la revoca dell’assegnazione. La sentenza specifica inoltre che il rimborso delle spese straordinarie va ripartito tra i comproprietari, tenendo conto dell’eventuale fruizione di detrazioni fiscali.

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Configurabilità dell'arricchimento senza causa tra ex coniugi

La Corte d’Appello ha stabilito che i pagamenti effettuati da un ex coniuge durante il matrimonio, in assenza di prova di sproporzione rispetto alle proprie condizioni economiche, non costituiscono arricchimento senza causa, ma rientrano negli obblighi di solidarietà previsti dall’art. 143 c.c.. Pertanto, tali somme non sono soggette a ripetizione.

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Liberazione da mutuo cointestato e convivenza di fatto

La sentenza ribadisce che l’interruzione di una convivenza di fatto non implica automaticamente un diritto all’indennizzo per la parte che ha contribuito all’acquisto di un immobile intestato all’ex partner. Per ottenere la liberazione da un mutuo cointestato o un indennizzo per arricchimento senza causa, è necessaria la prova di un concreto e attuale impoverimento patrimoniale direttamente correlato all’arricchimento dell’altra parte, nonché l’assenza di una giusta causa. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la mancata disponibilità dell’immobile derivasse dalla rottura del rapporto di convivenza e non dall’erogazione del mutuo.

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Arricchimento ingiustificato, ristrutturazione immobile in comodato

L’azione di arricchimento senza causa è infondata se il pagamento era dovuto in base a un diverso titolo giuridico, come un contratto di comodato gratuito. Nel caso specifico, l’attore aveva goduto dell’immobile ristrutturato senza corrispondere alcun canone di locazione, equivalente a un vantaggio economico pari o superiore alle spese sostenute.

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Restituzione somme da convivenza more uxorio

La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di restituzione di somme erogate durante una convivenza more uxorio, confermando la sentenza di primo grado. La decisione si basa sull’applicazione dell’art. 2034 c.c., che sancisce l’irripetibilità delle prestazioni eseguite in adempimento di un’obbligazione naturale, qualora siano proporzionate e adeguate al contesto. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, le somme erogate dall’uomo fossero da considerarsi come contribuzione al ménage familiare e non come un prestito soggetto a restituzione.

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Rimborso di somme versate per pagamento di mutuo cointestato

La sentenza conferma il principio per cui la partecipazione economica durante la convivenza more uxorio è considerata estrinsecazione di un’obbligazione naturale. Per ottenere il rimborso di somme versate durante la convivenza è necessario dimostrare la sproporzione dei contributi rispetto alle proprie possibilità economiche e l’arricchimento senza causa dell’ex convivente. La rinuncia ai crediti, se espressa in forma chiara e inequivocabile, è valida anche per il futuro.

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Contratto preliminare e definitivo, conformità del nuovo accordo

La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova – che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili – di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo (Cassazione, Sez. A tale stregua, in sede di interpretazione del contratto definitivo, non vi è alcun obbligo per il giudice del merito di valutare il comportamento delle parti ex articolo 1362 c. c. , comma 2, (come, invece, sostenuto dal ricorrente), e di prendere in considerazione il testo del contratto preliminare (cfr. ,

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Inefficacia del contratto di locazione transitoria

Ai fini della validità di un contratto di locazione transitoria è necessario che l’esigenza transitoria, del conduttore o del locatore, sia specificamente indicata nel contratto, al quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante la stessa. In mancanza di tali elementi, il contratto si considera di locazione ad uso abitativo di durata ordinaria quadriennale.

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Onere della mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo

La sentenza chiarisce quale delle parti in un’opposizione a decreto ingiuntivo sia onerata dalla promozione della mediazione obbligatoria. In passato, la giurisprudenza propendeva per il debitore opponente. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’onere spetta al creditore opposto, in quanto attore sostanziale nel giudizio di cognizione. L’inerzia del creditore comporterà l’improcedibilità e la revoca del decreto, pur non precludendogli la possibilità di riproporre la domanda.

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Mancato pagamento canoni d'affitto di fondi rustici

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione, il creditore è tenuto a provare il titolo del credito, mentre il debitore deve provare l’avvenuto pagamento o altri fatti estintivi o impeditivi. L’omessa indicazione specifica del tasso di interessi moratori nel ricorso e nel decreto ingiuntivo non inficia la validità del provvedimento, applicandosi in tal caso il tasso legale.

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Responsabilità medica per omessa defibrillazione tempestiva

La sentenza affronta il tema della responsabilità medica in caso di omessa o ritardata diagnosi o trattamento sanitario. Il giudice, pur riconoscendo la complessità e l’imprevedibilità di alcune situazioni cliniche, ribadisce l’obbligo del medico di agire con la massima diligenza e prudenza, utilizzando tutte le conoscenze e le tecnologie a sua disposizione per garantire la salute del paziente. In particolare, la Corte sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo, soprattutto in caso di arresto cardiaco, quando ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte.

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Bancarotta impropria da false comunicazioni sociali

Bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, avere occultato nei bilanci le perdite derivanti da plurime condotte depauperative, perdite che, ove annotate per quello che erano – e non dietro le mentite spoglie di operazioni apparentemente regolari – avrebbero disvelato la criticità della situazione economico-patrimoniale della società ed avrebbero determinato l’esigenza di assumere i provvedimenti consequenziali per la ricapitalizzazione della stessa. A tale riguardo, può affermarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte, negli ultimi anni si è attestata su un’esegesi particolarmente rigorosa quanto alla responsabilità dell’amministratore senza delega e, in particolare, ai criteri in base ai quali ritenerlo consapevole e, quindi, responsabile di attività predatorie ai danni della società amministrata, commesse dall’amministratore munito di delega.

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Costruzione realizzata in costanza di matrimonio

dispone che non costituiscono oggetto di comunione legale i beni acquistati dal coniuge per effetto di successione. Posto che il terreno non era compreso nella comunione legale, si doveva escludere che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi su quel terreno fosse stata acquistata in comproprietà tra i coniugi, dovendosi applicare il principio generale dell’accessione di cui all’art.

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Licenziamento per scarso rendimento, colpa del lavoratore

Nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e non dell’obbligazione di compiere un’opera o un servizio (lavoro autonomo). In continuità, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12568 del 2018, hanno affermato la nullità del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità.

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Amministratore non operativo e inadempimento dei delegati

Ne consegue che, in caso d’inadempimento (o d’incompleto o inesatto o intempestivo adempimento) a tale dovere, l’amministratore privo di delega che, pur a fronte di segnali di allarme, come la mancata trasmissione di qualsivoglia informazione dovuta nel periodo considerato (e cioè, quanto meno, nel termine minimo di sei mesi previsto dall’art.

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Mantenimento del figlio maggiorenne, indipendenza economica

Viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. 000,00 euro annui), la Suprema Corte ha ritenuto che la stessa ha comunque incominciato a mettere a frutto le proprie capacità professionali, seppur saltuariamente esercitate, così cominciando a conseguire i propri redditi da lavoro e, anche se in attesa di una migliore e più sicura definizione del suo inserimento nel mondo produttivo.

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Licenziamento e condotte extra lavorative integranti illecito penale

Condotte extra lavorative integranti illecito penale tenute prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, licenziamento per giusta causa In tanto può aversi una responsabilità disciplinare, in quanto si tratti di una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso (quantunque non necessariamente in connessione con le mansioni espletate).

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Assegno di divorzio e convivenza more uxorio con altra persona

L’assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per il mantenimento dei figli ad esso affidati, non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, sicché restino ricollegabili ad un titolo diverso (Cass. , Inoltre, in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane, nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se il suo titolare instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, secondo il principio generale posto dall’art.

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