La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6582/2024, ha stabilito che in caso di cessione del credito, l'azione revocatoria non si trasferisce automaticamente al nuovo creditore, ma è necessario che vi sia un'espressa volontà negoziale delle parti. Nel caso di specie, una società acquirente di un credito in blocco è stata ritenuta legittimata a proseguire l'azione revocatoria iniziata dalla banca cedente, poiché il contratto di cessione includeva il trasferimento di 'ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione' connessa al credito. La Corte ha valorizzato un'interpretazione conservativa del contratto, ritenendo tale clausola sufficiente a manifestare la volontà di trasferire anche l'azione in corso, respingendo così il ricorso dei debitori.
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